Giustiniano riconquista l'Occidente

Giustiniano riconquista l'Occidente

Dalla Guerra greco-gotica alla Prammatica sanzione

Il nuovo imperatore bizantino Giustiniano (527-565) si prefigge l’obiettivo di ricreare il vecchio Impero romano unito, così si avventura nella riconquista dell’Occidente:

  • nel 533 le truppe bizantine guidate dal generale Belisario riconquistano in poche settimane il regno vandalo (Africa settentrionale, Sicilia, Sardegna e Corsica); se incontrano scarsa resistenza è perché i vandali hanno vessato le popolazioni latine, che dunque accolgono l’arrivo dei bizantini come liberatori;

  • la guerra per riconquistare l’Italia agli Ostrogoti, detta Guerra greco-gotica, dura invece a lungo (dal 535 al 553); l’esercito viene guidato dapprima da Belisario e poi da Narsete; solo nel 554 l’imperatore Giustiniano può emanare la Prammatica sanzione, documento con cui si dichiara la riannessione dell’Italia all’Impero.

Nonostante molti territori siano stati riconquistati, il bilancio delle guerre di Giustiniano è considerato negativo. Infatti:

  • alla fine della Guerra greco-gotica l’Italia versa in condizioni disastrose, le traversate degli eserciti l’hanno devastata, è in atto una carestia e la popolazione viene decimata dalla peste;

  • l’Impero bizantino non è così ricco da poter sostenere campagne militari di una simile portata senza conseguenze serie; e infatti per finanziare la guerra vengono aumentate le tasse a dismisura; questo provoca la rivolta di Nika, esplosa nel 532 a Costantinopoli;

  • le conquiste hanno breve durata; appena quindici anni dopo, l’Italia viene invasa dai Longobardi.

Il grande merito di Giustiniano: Il Corpus Iuris Civilis (534)

Giustiniano incarica una commissione di giuristi di raccogliere per iscritto tutte le leggi del diritto civile romano in un’unica opera: il Corpus Iuris Civilis. Si tratta del primo e più importante lavoro di sistematizzazione del diritto romano, e diventa il testo di riferimento di tutti i giudici dell’Impero, ancora oggi riferimento degli ordinamenti legislativi Europei. Si pensi che dall’XI secolo, con l’avvento dei Comuni, la giurisdizione romana viene recuperata e applicata in Europa, traendone i principi proprio dalla compilazione giustinianea. E ancora, le principali codificazioni europee, tra cui il Codice civile napoleonico, il codice Civile tedesco, i codici preunitari italiani e quello italiano attuale, con una certa influenza anche nelle giurisdizioni svizzera e turca. Persino nel diritto anglosassone, notoriamente differente da quello degli Stati di tradizione romana, sono rintracciabili note di ispirazione giustinianea.

Infatti, in età imperiale e ancor più con l’avvento dei regni romano-barbarici, la caoticità del sistema normativo che vede sommarsi vari e controversi regolamenti giuridici, costituzioni e leggi imperiali - peraltro differentemente interpretati dai diversi giuristi - conduce all’urgenza di fare ordine nel diritto. Per questo l’imperatore commissiona ad esperti il compito di individuare e riunire in un’unica raccolta le varie costituzioni imperiali oltre che le diverse letture dei giuristi in merito, riconoscendo ufficialmente i contenuti inclusi nella nuova opera e, di contro, delegittimando tutti i restanti prodotti della giurisprudenza.

Il risultato di questo lavoro è il Corpus Iuris Civilis. L’opera si compone di quattro sezioni, ognuna con uno specifico carattere e una specifica funzione:

  • Codex, che include tutte le costituzioni imperiali da considerarsi in vigore, dalla più antica, quella di Adriano, alla più recente, appunto, quella giustinianea;

  • Digesta, antologia che raccoglie sezioni di opere giuridiche classiche (non prive di modifiche per essere in linea con il diritto giustinianeo) da considerarsi ancora attuali, ordinate per nuclei tematici (proprietà, contratti, matrimonio, ecc.);

  • Institutiones, raccolta di nozioni fondamentali del diritto privato; dallo scopo didattico, è rivolta agli studenti di giurisprudenza;

  • Novellae, ovvero «Nuove costituzioni», che raccoglie le costituzioni giustinianee emanate in seguito alla pubblicazione del Codice.